Chi acquista un immobile di nuova costruzione o commissiona lavori edilizi a un’impresa, può trovarsi a dover affrontare, a distanza di tempo, la comparsa di vizi, difetti o difformità dell’opera. Gli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile costituiscono i principali strumenti normativi per la tutela del committente. Conoscere queste tutele, il modo in cui la giurisprudenza più recente le ha interpretate e le tempistiche entro cui agire è fondamentale per ogni committente (e anche per chi acquista un’immobile nuovo da impresa) e per i professionisti del settore.

In questo articolo, vediamo brevemente e con un linguaggio semplice, per chi non ha dimestichezza con i termini giuridici:
- quali sono le figure normalmente coinvolte nell’appalto
- gli strumenti normativi offerti dal codice civile a tutela del committente e responsabilità negli appalti
- gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (tra cui alcune significative pronunce della Cassazione)
Le figure dell’appalto: committente o appaltante, appaltatore e sub-appaltatore
Il contratto di appalto è disciplinato dall’art. 1655 c.c. e si caratterizza per il fatto che una parte – l’appaltatore – assume, con l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere un’opera o un servizio in favore dell’altra parte – il committente (o appaltante) – in cambio del pagamento di un corrispettivo in denaro.
Il committente sceglie l’appaltatore in base alle sue specifiche qualità professionali e organizzative e per questa ragione la sostituzione dell’appaltatore con un terzo non è libera: il subappalto, infatti, è ammesso soltanto previo consenso del committente (art. 1656 c.c.), in assenza del quale il subappalto è vietato.
Quando è regolarmente autorizzato, si configura come un contratto derivato (o sub-contratto): nasce dal contratto principale di appalto, ne condivide il contenuto economico e la causa, ma rimane giuridicamente distinto da esso. In concreto, l’appaltatore affida a un terzo – il subappaltatore – l’esecuzione di lavori che si era obbligato a realizzare. Il subappalto riguarda quindi la sola fase esecutiva e non incide sul rapporto principale tra committente e appaltatore, che resta immutato.
Sul piano della responsabilità, la legge prevede un regime di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, allo scopo di garantire un controllo condiviso sull’effettuazione e sul regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, nonché delle ritenute fiscali, relativi ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.
Vediamo ora quali sono le garanzie previste dalla legge a tutela del committente, nell’ambito dell’appalto.
Tutela del committente: il sistema delle garanzie nel contratto di appalto
Quali tutele sono previste per il proprietario di un immobile di nuova costruzione o per il committente di una ristrutturazione che si accorge di un danno presumibilmente causato dall’appaltatore? L’ordinamento italiano fa una distinzione che si basa sulla gravità del danno e prevede una diversa tutela in caso di difformità, vizi e gravi difetti.
Partiamo quindi dalle garanzie per difformità e vizi riconosciute al committente di un appalto (artt. 1667-1668 c.c.), per poi analizzare brevemente le responsabilità per rovina e gravi difetti (art. 1669 c.c.).
Le garanzie per difformità e vizi (artt. 1667-1668 c.c.): quali sono ed esempi
Cosa si intende con difformità e vizi? Qualche esempio concreto può aiutare a capire di cosa si parla:
- Immaginiamo che Tizio abbia commissionato la ristrutturazione del bagno di casa: dopo pochi mesi si accorge che le piastrelle sono state posate in modo non uniforme e presentano avvallamenti evidenti
- Oppure pensiamo a Caio, che ha fatto costruire una villetta e – una volta consegnata dall’impresa – nota che si sono formate delle cavillature sulle pitture di una parete appena tinteggiata
- O ancora, pensiamo al condominio che ha appaltato il rifacimento del tetto e dopo i lavori nota che alcuni coppi sono di colore diverso rispetto agli altri
In tutti questi casi, l’opera presenta dei problemi: a volte si tratta di difformità, cioè scostamenti rispetto a quanto pattuito nel contratto (ad esempio, un pavimento posato con un materiale diverso da quello concordato); altre volte di vizi, cioè difetti che riducono il valore dell’opera o la rendono meno idonea all’uso per cui è stata realizzata (come le cavillature).
È proprio per queste situazioni che l’ordinamento italiano prevede un sistema di tutele a favore del committente: gli articoli 1667 e 1668.
L’articolo 1667 del codice civile recita:
“L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall’appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.”
Mentre l’articolo 1668 stabilisce che:
“Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore.
Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.”
Vediamo con parole semplici cosa significa, in modo che anche chi non ha dimestichezza con le norme possa capire quanto previsto dalla legge.
Come abbiamo visto, il contratto di appalto obbliga l’appaltatore a realizzare l’opera, che deve essere eseguita “a regola d’arte” (art. 1662 c.c.). Se l’opera presenta difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali, o vizi che ne riducono il valore o l’idoneità all’uso, il committente dispone delle garanzie previste dall’art. 1668 c.c.:
- L’eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore
- La riduzione proporzionale del prezzo che il committente deve corrispondere all’appaltatore
- Il risarcimento del danno da parte dell’appaltatore
- La risoluzione del contratto, se i vizi sono tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione
Entro quando il committente deve denunciare la presenza dei vizi per avere la garanzia?
L’art. 1667 c.c. prevede che, per poter godere delle garanzie previste dalla legge, il committente deve:
- denunciare i vizi entro 60 giorni dalla loro scoperta a pena di decadenza
- prima che siano passati 2 anni dalla consegna dell’opera
Il mancato rispetto di questi termini comporta la decadenza dal diritto di garanzia.
Però, sottolinea la giurisprudenza (Cassazione civile del 18 marzo 2025, n. 7206), il termine per denunciare i vizi non inizia a decorrere finché il committente non è certo dell’esistenza di questi difetti, cosa che può avvenire solo quando:
- i vizi sono evidenti
- ne ha avuto contezza effettiva, per esempio nel corso o all’esito di accertamenti tecnici
Chi deve dimostrare che questi vizi esistono?
Il committente dei lavori. Infatti, è su di lui che grava la prova dei vizi e delle difformità dell’opera (Cassazione con ordinanza del 23 gennaio 2025, n. 1701). E questo vale sia per i vizi palesi, cioè quelli visibili (pensiamo, per esempio, a un vetro rotto), sia per quelli occulti, cioè nascosti, che vengono scoperti prima della consegna.
E se il committente scopre i vizi successivamente alla consegna dell’opera e dopo averla accettata?
La giurisprudenza si è pronunciata stabilendo che, se i vizi sono occulti (quindi nascosti e non immediatamente percepibili) o il committente non ne è a conoscenza perché non visibili, il termine dei 2 anni decorre dal momento in cui li scopre, un momento che può essere anche successivo alla consegna e all’accettazione dell’opera e spetta all’appaltatore dimostrare che il committente era a conoscenza dei vizi occulti già prima di quella data (Cassazione civile con ordinanza 7 luglio 2025, n.18409).
La responsabilità per rovina di edificio e gravi difetti (art. 1669 c.c.): qual è e casi reali
E quando i difetti non sono semplici vizi, ma danni più gravi? In questo caso, la legge tutela il committente riconoscendogli le garanzie previste all’articolo 1669 del codice civile che dispone:
“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”
Vediamo cosa significa.
L’articolo 1669 c.c. introduce una tutela rafforzata in caso di gravi difetti che minaccino la solidità, la stabilità o la sicurezza dell’immobile. A differenza delle garanzie previste dagli articoli 1667 e 1668, la Giurisprudenza maggioritaria ritiene che quella prevista dall’art. 1669 abbia natura extracontrattuale, il che comporta rilevanti conseguenze pratiche. Per esempio:
- può essere esercitata non solo dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente contro il venditore-costruttore
- può essere proposta dall’amministratore di condominio, quando i vizi riguardano l’intero edificio
- la responsabilità si estende, in solido con l’appaltatore, al progettista e al direttore dei lavori che abbiano concorso a causare il danno
Cosa si intende per “gravi difetti”?
Viene ora da chiedersi che tipo di danno possa rientrare nel concetto di semplice vizio e cosa nella categoria di grave difetto. La giurisprudenza ha interpretato in senso ampio la nozione di grave difetto, sostenendo che non si tratta necessariamente di vizi strutturali: rientrano nell’art. 1669 c.c. anche i difetti riguardanti elementi accessori e secondari dell’immobile purché tali da compromettere in modo significativo la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene.
Vi rientrano, per esempio:
- infiltrazioni d’acqua e problemi di impermeabilizzazione
- difetti degli impianti idraulici, termici, di riscaldamento
- crollo o disfacimento degli intonaci
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Entro quando il committente deve denunciare la presenza di gravi difetti?
In presenza di gravi difetti, le tempistiche entro cui il committente può agire per ottenere le garanzie di legge sono 3:
1. Il termine entro cui i difetti devono manifestarsi è entro 10 anni dal compimento dell’opera, inteso come ultimazione effettiva (Cass. civ. n. 7206/2025)
2. Il termine per effettuare la denuncia è entro 1 anno dalla scoperta
3. Il termine entro cui agire in giudizio è entro 1 anno dalla denuncia
Ecco un caso reale che chiarisce bene questo aspetto:
Infiltrazioni nel seminterrato (Cass. civ. n. 7206/2025)
Nel 2000, quattro acquirenti comprano appartamenti in un edificio trifamiliare appena costruito. Poco dopo la consegna compaiono infiltrazioni d’acqua nei locali interrati. Il costruttore interviene nel 2001 con un’opera di drenaggio, ma il problema si ripresenta nel 2003 e di nuovo nel 2008. Nel 2008 i proprietari si rivolgono al tribunale e avviano un accertamento tecnico preventivo, che individua la causa dei difetti in una discontinuità del sistema di fondazione (vizio strutturale grave). Il costruttore sostiene che il diritto dei proprietari sia decaduto, sostenendo che i vizi erano noti fin dal 2000. La Cassazione chiarisce il principio secondo cui il termine per la denuncia non inizia a decorrere finché il committente non ha acquisito una conoscenza piena e sicura dei difetti, comprese le loro cause. Nel caso di specie, la conoscenza piena è arrivata solo con la perizia tecnica del 2008 e da quel momento è iniziato a decorrere il termine annuale per la denuncia.
Il committente insiste nell’eseguire dei lavori: l’appaltatore è responsabile in caso di gravi difetti?
Prendiamo il caso del committente che insiste nell’eseguire – o nel non eseguire – dei lavori, contro il parere dell’appaltatore, che ritiene possano causare gravi difetti. Su chi ricade la responsabilità in questi casi? Se l’appaltatore segnala il rischio, ma il committente lo ignora, chi esegue i lavori non risponde dei danni.
Anche in questo caso, un esempio reale può aiutare a comprendere meglio le responsabilità di committente e appaltatore:
Rifacimento delle facciate e dei balconi e problemi di infiltrazione (Cass. civ. n. 2774/2025)
Un condominio affida a un’impresa edile i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e dei balconi. Al termine dei lavori, i problemi di infiltrazione e dilavamento non sono risolti. Il condominio fa causa all’impresa e al direttore dei lavori, per ottenere il risarcimento del danno. Nel corso della causa emerge che l’impresa aveva proposto al condominio una soluzione per eliminare definitivamente il problema, ma l’assemblea aveva rifiutato di effettuare tutte le opere proposte commissionandone solo una parte, che l’impresa aveva eseguito. La Cassazione ha quindi confermato che l’appaltatore non risponde dei danni derivanti da scelte del committente, purché abbia segnalato le carenze del progetto o delle istruzioni ricevute, abbia manifestato il proprio dissenso e dimostri di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Se invece non segnala nulla ed esegue lavori che sa essere insufficienti, non può poi invocare le scelte del committente per sfuggire da ogni responsabilità.
L’acquisto di immobile dal costruttore: quali garanzie sono previste dalla legge?
Nel caso in cui l’acquirente acquisti l’immobile direttamente dal costruttore, la legge prevede delle tutele specifiche.
L’estensione dell’art. 1669 c.c. all’acquirente
La tutela offerta dall’art. 1669 c.c. rappresenta per l’acquirente di un immobile di nuova costruzione una garanzia aggiuntiva rispetto a quella ordinariamente prevista dalle norme sulla vendita. Questo perché la norma, avendo natura che va oltre il semplice rapporto contrattuale tra le parti, consente all’acquirente di agire non solo nei confronti del venditore, ma anche — e questo è il punto cruciale — nei confronti del costruttore, se diverso dal venditore, e del progettista e del direttore dei lavori, qualora abbiano concorso a causare il danno.
In altre parole, l’acquirente che riscontri gravi difetti nell’immobile non è limitato ad agire contro chi gli ha venduto la casa: può chiamare in causa tutti i soggetti che hanno avuto un ruolo nella sua realizzazione, indipendentemente dal fatto che esista un contratto diretto con loro.
Se l’opera rovina in tutto o in parte o se si manifestano gravi difetti o rovina, l’unico limite è quello temporale: i vizi devono manifestarsi entro 10 anni dal compimento dell’opera e devono essere denunciati entro un anno dalla loro scoperta.
Dunque, quando si acquista un immobile di nuova costruzione direttamente dal costruttore, l’acquirente beneficia della tutela offerta dall’art. 1669 c.c. (garanzia per gravi difetti) non solo in quanto eventuale committente, ma anche nella sua qualità di avente causa, cioè di acquirente dell’immobile. La norma, essendo di natura extracontrattuale, si applica ogni volta che il venditore abbia assunto una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell’opera, una circostanza frequente quando costruttore e venditore coincidono nella stessa persona o società.
Questo significa che l’acquirente che riscontri gravi difetti nell’immobile acquistato può agire direttamente contro il costruttore-venditore, anche in assenza di un contratto di appalto diretto tra le parti, purché i vizi si siano manifestati entro 10 anni dal compimento dell’opera e vengano denunciati entro l’anno dalla scoperta.
Su chi ricade l’onere della prova?
Un tema centrale, oggetto di vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale, è quello dell’onere della prova. Le Sezioni Unite della Cassazione (n. 11748/2019) hanno definitivamente chiarito che, nelle azioni edilizie di diritto comune, è il compratore dell’immobile a dover dimostrare l’esistenza dei vizi.
Responsabilità dei soggetti coinvolti nella costruzione dell’immobile
Approfondiamo ora i diversi profili di responsabilità dei soggetti – professionisti e imprese – coinvolti nella realizzazione dell’immobile.
Responsabilità dell’appaltatore
L’appaltatore è obbligato a realizzare l’opera a regola d’arte anche quando esegue un progetto fornito dal committente. Come abbiamo visto, in tale ipotesi, l’appaltatore non è esonerato da responsabilità per il solo fatto di aver seguito le istruzioni ricevute: è tenuto a controllare la bontà del progetto nei limiti delle sue cognizioni tecniche e, nel caso in cui riscontri errori o carenze, deve segnalarli al committente.
L’appaltatore è esente da responsabilità soltanto se dimostra di aver manifestato il proprio dissenso rispetto a istruzioni palesemente errate e di essere stato, ciononostante, costretto ad eseguirle in qualità di mero nudus minister (cioè, un mero esecutore materiale privato di libertà decisionale durante l’esecuzione dei lavori) per le insistenze del committente e a rischio di quest’ultimo (Cass. civ. n. 10231/2025). L’onere della prova, in questo caso, grava interamente sull’appaltatore.
Responsabilità del direttore dei lavori
Il direttore dei lavori, in quanto fiduciario del committente e dotato di peculiari competenze tecniche, ha il dovere di vigilare affinché l’opera sia eseguita conformemente al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica.
Risponde in solido con l’impresa e la sua responsabilità è valutata secondo il criterio della diligentia quam in concreto, che indica il grado di diligenza richiesto a un professionista, valutato non in astratto, ma in base alle competenze specifiche, alla natura dell’attività e alle circostanze del caso concreto.
La giurisprudenza esclude tuttavia la responsabilità del direttore lavori per mancata realizzazione di opere diverse da quelle pattuite nel contratto d’appalto, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di verificare la fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto (Cass. civ. n. 29331/2024; Cass. civ. n. 2774/2025).
L’assicurazione professionale obbligatoria
Ricordiamo che i professionisti che progettano o sovrintendono all’esecuzione di opere edili come ingegneri, architetti e geometri devono stipulare un’assicurazione professionale. Pertanto, laddove vi sia una loro responsabilità il danneggiato potrà beneficiarne.
Per esempio, quando un immobile presenta gravi difetti che dipendono da errori progettuali e/o esecutivi, il progettista e/o il direttore dei lavori possono essere chiamati a risponderne anche in solido con l’appaltatore).
È proprio per far fronte a questi rischi che il legislatore ha obbligato i professionisti a stipulare la polizza di responsabilità civile professionale obbligatoria. Tale polizza deve essere stipulata prima dell’inizio dell’attività professionale e rinnovata periodicamente.
Per il committente e l’acquirente, dunque, la presenza di una polizza professionale adeguata in capo ai tecnici coinvolti nella costruzione rappresenta una garanzia concreta: in caso di danni derivanti da errori progettuali o da carenze nella direzione dei lavori, la polizza può costituire l’unico strumento effettivamente in grado di assicurare il risarcimento, specie quando l’appaltatore sia insolvente.
In caso di dubbio su responsabilità e tutele, è bene precisare, in ogni caso, che è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato per una consulenza in diritto assicurativo.
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Consulenza legale in materia di appalti, immobili e assicurazioni
Sono l’Avvocato Francesco Calcatelli. Da oltre 15 anni, affianco committenti, imprese appaltatrici e professionisti dell’edilizia, in questioni edilizie o legate alla gestione del patrimonio immobiliare e degli appalti. Puoi affidarti a me per ricevere assistenza legale in via stragiudiziale o davanti al giudice.
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* Articolo pubblicato il 15/04/2026
L’articolo che hai appena letto ha uno scopo meramente divulgativo. Pertanto riporta il tema per sommi capi e con un linguaggio semplice. I termini tecnici sono infatti ridotti al minimo. Non sostituisce il parere di un legale né ha la pretesa di essere un contenuto a carattere scientifico.