
In caso di ritardo nella esecuzione di lavori, nella consegna di una cosa o di un pagamento, come ci si può tutelare? In genere, la prima cosa da fare è costituire in mora il debitore, inviando la cosiddetta lettera di costituzione in mora.
Senza, infatti, il ritardo si ritiene tollerato e quindi non è produttivo di conseguenze per il debitore.
Sussistono però delle eccezioni: sono i casi nei quali la costituzione in mora non è necessaria. Tra questi vi sono, per esempio, quelli in cui il debito deriva da fatto illecito, oppure quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione, oppure quando è scaduto il termine e la prestazione doveva essere eseguita al domicilio del creditore (obbligazioni cosiddette portables tra cui ci sono i pagamenti di cui all’art.1182, comma 3 c.c.).
Vediamo allora con parole semplici ed esempi pensati per chi non ha competenze giuridiche, cos’è la costituzione in mora, in quali casi ricorrervi e quali sono i suoi effetti.
Cosa vuol dire atto di costituzione in mora?
La costituzione in mora è un atto formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere a un obbligo scaduto (come un pagamento o una prestazione). È disciplinata dall’articolo 1219 del codice civile che stabilisce quanto segue:
«Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.»
Vediamo cosa significa, punto per punto.
La messa in mora deve avvenire per iscritto
In linea di principio, e salvo eccezioni, il semplice fatto che il debitore non abbia adempiuto in tempo al proprio debito non è sufficiente a metterlo automaticamente in mora. Occorre che il creditore gli invii una intimazione scritta formale. Questo perché il ritardo, senza tale atto, si considera tollerato.
Facciamo un esempio: Tizio ha commissionato a un artigiano la ristrutturazione del bagno, con termine pattuito al 30 aprile. Se l’artigiano non finisce i lavori entro quella data, Tizio non può semplicemente aspettarsi che scattino automaticamente le conseguenze legali per il ritardo: dovrà inviare una richiesta scritta per costituirlo formalmente in mora.
Eccezioni alla messa in mora previste dall’articolo 1219 c.c.
Approfondiamo ora i casi in cui non è necessaria la costituzione in mora.
1) Il debito deriva da fatto illecito
Quando l’obbligo nasce da un fatto illecito – come un danno arrecato a un bene altrui o qualsiasi altra condotta foriera di lesioni a un terzo – la mora opera automaticamente, senza necessità di alcuna intimazione.
Facciamo un esempio: Caio investe con la propria auto Sempronio. Dal giorno del sinistro, Caio è automaticamente in mora per il risarcimento del danno, senza che Sempronio debba inviargli alcuna lettera.
2) Il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere
Se il debitore manifesta esplicitamente, in forma scritta, la propria volontà di non eseguire la prestazione dovuta, non ha senso richiedere al creditore di inviare un’ulteriore intimazione: il rifiuto già espresso rende superflua qualsiasi sollecitazione formale.
Facciamo un esempio: un fornitore invia una e-mail in cui comunica di non voler più consegnare la merce pattuita. Il cliente-creditore non dovrà inviargli una lettera di messa in mora, perché il rifiuto scritto è già sufficiente a far scattare gli effetti della mora.
3) Scadenza del termine nelle obbligazioni “portables”
Quando la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore – come avviene tipicamente per i pagamenti di somme di denaro, ai sensi dell’art. 1182, comma 3 c.c. – e il termine è scaduto, la mora opera automaticamente. In questi casi si parla di obbligazioni portables: è il debitore che deve “portare” la prestazione dal creditore e se non lo fa entro la scadenza, non occorre alcuna costituzione in mora.
Facciamo un esempio: un inquilino deve pagare “l’affitto” entro il 5 di ogni mese sul conto corrente del proprietario. Se il 5 maggio il pagamento non è arrivato, il proprietario non deve inviare alcuna lettera: la mora scatta automaticamente allo scadere del termine.
Il caso degli eredi
La norma prevede una disciplina specifica nel caso in cui il debitore muoia prima dell’adempimento: i suoi eredi non sono automaticamente in mora, ma devono essere destinatari di una formale intimazione scritta.
Inoltre, gli effetti della mora nei loro confronti decorrono solo dopo otto giorni dal ricevimento della richiesta. Si tratta di una tutela per gli eredi, che potrebbero non essere a conoscenza immediata dei debiti del defunto e hanno bisogno di un congruo tempo per organizzarsi.
Facciamo un esempio: Tizio aveva un debito di 5.000 euro nei confronti di Caio. Tizio muore prima di pagare. Caio non può pretendere che gli eredi siano automaticamente in mora. Dovrà inviare loro una lettera di costituzione in mora e solo dopo otto giorni dalla ricezione inizieranno a decorrere gli effetti (come gli interessi di mora).
Lettera di costituzione in mora: cos’è
La lettera di messa in mora è l’atto scritto con cui il creditore intima formalmente al debitore di adempiere alla propria obbligazione. È importante sapere che non si tratta di un semplice sollecito, ma di un atto giuridicamente rilevante, che produce precisi effetti di legge – tra cui la decorrenza degli interessi moratori e l’interruzione della prescrizione – e che può rappresentare il primo passo concreto verso un’azione legale.
La lettera non richiede formule giuridiche particolari, ma deve essere chiara nell’esprimere la volontà del creditore di ottenere quanto gli è dovuto. Quindi non è sufficiente una generica riserva di agire in futuro: occorre una richiesta precisa e inequivocabile.
Dal punto di vista pratico, è necessario essere in grado di dimostrare di averla spedita e che il debitore l’abbia ricevuta. Per cui va benissimo inviarla tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata A/R, perché queste modalità forniscono prova certa sia dell’invio sia della ricezione da parte del destinatario, elemento fondamentale in caso di successiva contestazione.

Quando inviare una lettera di costituzione in mora
La lettera di costituzione in mora si invia ogni volta che un soggetto – privato, professionista o impresa – non adempie puntualmente a un’obbligazione e il creditore intende far valere i propri diritti, senza però ricorrere immediatamente a un’azione di recupero crediti tramite un avvocato.
Ecco alcuni dei casi più ricorrenti in cui può essere necessario inviare la lettera di costituzione in mora.
Mancata consegna di un bene alla scadenza
La mancata consegna di un bene alla scadenza è uno dei casi più frequenti nel mondo professionale e commerciale. Se un fornitore non consegna la merce entro la scadenza pattuita, il cliente può inviare una lettera di costituzione in mora per intimare il pagamento entro un termine fissato.
Facciamo un esempio: una persona ordina un bene da un rivenditore, con consegna prevista presso il rivenditore entro 10 giorni. Trascorso il termine, se il prodotto non è disponibile, può inviare una lettera di costituzione in mora contestando quindi l’inadempimento per il ritardo.
Mancata manutenzione nel rapporto locatizio
Nel rapporto locatizio, se l’inquilino non effettua tempestivamente gli interventi di manutenzione a suo carico, il proprietario può costituirlo in mora come primo strumento formale, prodromico all’eventuale avvio di una procedura.
Facciamo un esempio: il conduttore omette di riparare una serranda che ha danneggiato.Il locatore può contestargli l’inadempimento richiedendo di procedere alla riparazione.
Inadempimento contrattuale
La lettera si utilizza ogni volta che una parte non esegue quanto pattuito in un contratto: mancata consegna di beni, esecuzione parziale o difforme di lavori, mancata prestazione di un servizio. In questi casi, la messa in mora è spesso il presupposto necessario per poter poi agire in giudizio.
Facciamo un esempio: un’impresa edile non completa i lavori di ristrutturazione nei tempi concordati. Il committente invia una lettera di costituzione in mora, intimando la conclusione dei lavori, riservandosi di richiedere il risarcimento dei danni.
Recupero crediti per professionisti, aziende o privati
In tutti i casi di crediti insoluti è sempre bene inviare una lettera di messa in mora (e ciò anche nei casi laddove è prevista la mora automatica). L’invio di tale lettera è il primo passo formale del processo di recupero, spesso sufficiente a sbloccare la situazione senza dover ricorrere al giudice.
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Come si effettua e come si notifica una costituzione in mora?
Come abbiamo visto, l’articolo 1219 c.c. dispone che il debitore è costituito in mora «mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto». Pertanto, il creditore dovrà seguire due passaggi fondamentali:
1. Predisporre una richiesta scritta (FAC-SIMILE)
Come già visto, non sono necessarie formule solenni o un linguaggio giuridico tecnico: ciò che conta è che il testo esprima in modo chiaro e inequivocabile la volontà del creditore di ottenere soddisfazione del proprio diritto.
Non sono idonee a costituire in mora le missive con cui il creditore si limita a formulare una generica riserva di agire in futuro o a richiamare vagamente il proprio diritto: occorre una richiesta precisa e determinata. La lettera può essere redatta e inviata anche da un rappresentante del creditore (ad esempio un avvocato o un procuratore).
Fac-simile lettera di messa in mora
Ecco il fac-simile della lettera di messa in mora da adattare:
Nome e indirizzo destinatario a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec
Oggetto: nome richiedente/ nome destinatario – contratto del ……… -Costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c.
Egregio Signore
sono con la presente a contestare che Lei è inadempiente al contratto in oggetto non avendomi ancora consegnato il bene [specificare quale] nonostante dovesse farlo entro e non oltre il ………
Sono pertanto con la presente a chiederle formalmente di consegnarmi immediatamente il bene e a costituirla in mora.
Sono con la presente anche a richiederle di risarcimenti tutti i danni conseguenti la ritardata consegna, che mi riservo di quantificare.
Si avverte che, laddove lei non mi consegni il bene entro il ……., mi vedrò costretto ad intraprendere, senza ulteriore preavviso, ogni e più opportuna iniziativa a mia tutela, con aggravio di spese a suo esclusivo carico.
Distinti saluti.
[Luogo], [Data]
[Firma]
[Nome e Cognome] [Recapiti: telefono, e-mail, PEC]
2. Inviare la richiesta scritta al debitore
La richiesta di costituzione in mora è un atto recettizio, il che significa che produce i suoi effetti giuridici nel momento in cui viene portata a conoscenza del debitore.
Per questo motivo, come abbiamo già visto, è essenziale utilizzare uno strumento di trasmissione che garantisca la prova della ricezione: la raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R) e la PEC sono i mezzi più idonei allo scopo.
Quali sono gli effetti della costituzione in mora?
Gli effetti giuridici della costituzione in mora sono molteplici ed estremamente rilevanti. I principali sono i seguenti.
Diritto del creditore di ottenere il risarcimento del danno per il ritardo nell’adempimento (art. 1223 c.c.)
Costituire in mora un debitore inadempiente è anche un passaggio fondamentale per ottenere il risarcimento danni.
Il risarcimento danni, lo stabilisce l’art. 1223 c.c., deve comprendere tanto la perdita subita (il cosiddetto danno emergente) quanto il mancato guadagno (il cosiddetto lucro cessante), a condizione che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del ritardo.
In pratica, il creditore potrà chiedere di essere risarcito sia per i costi che ha dovuto sostenere a causa dell’inadempimento, sia per i guadagni che avrebbe realizzato se la prestazione fosse stata eseguita puntualmente.
Facciamo due esempi:
1) Esempio (danno emergente): un imprenditore ordina a un fornitore dei macchinari da ricevere entro una certa data. Il fornitore consegna in ritardo e l’imprenditore, per non fermare la produzione, è costretto a noleggiare attrezzature alternative a proprie spese. La spesa per il noleggio è un danno emergente risarcibile.
2) Esempio (lucro cessante): un fotografo professionista presta la propria macchina fotografica a un collega, che non la restituisce nei tempi pattuiti. A causa del ritardo, il fotografo è costretto a rinunciare a un servizio fotografico già prenotato, perdendo il relativo compenso. Quel guadagno mancato è un lucro cessante risarcibile.
È importante sottolineare che il risarcimento non è automatico: il creditore deve dimostrare sia l’esistenza del danno sia il nesso di causalità diretta con l’inadempimento o il ritardo.
Nelle obbligazioni pecuniarie, il diritto del creditore di ottenere gli interessi legali (art. 1224 c.c.)
Quando l’obbligazione ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro, la mora produce un effetto automatico e particolarmente significativo: dal giorno in cui il debitore è in mora iniziano a decorrere gli interessi legali moratori, indipendentemente dal fatto che in precedenza non fossero previsti e senza che il creditore debba dimostrare di aver subito un danno concreto. Lo dispone l’art. 1224 c.c.
Se, invece, prima della mora, erano già dovuti interessi a un tasso superiore a quello legale (ad esempio per un accordo stipulato per via contrattuale), gli interessi moratori continueranno a essere calcolati a quel tasso.
Infine, il creditore che riesca a dimostrare di aver subito un danno superiore agli interessi legali ha diritto a un ulteriore risarcimento, salvo che le parti abbiano già pattuito contrattualmente la misura degli interessi moratori.
Facciamo un esempio: un’azienda vanta un credito di 10.000 euro nei confronti di un cliente. Dal momento in cui il debitore è in mora, iniziano automaticamente a maturare gli interessi legali sulla somma dovuta, fino al saldo effettivo.
Una precisazione importante per i rapporti commerciali: il D.Lgs. 231/2002
Nelle transazioni commerciali disciplinate dal D.Lgs. 231/2002, gli interessi di mora iniziano a decorrere automaticamente alla scadenza del termine di pagamento inadempiuto, senza necessità di costituire in mora il debitore. Si tratta di interessi molto più onerosi di quelli normalmente previsti dalla legge.
Facciamo un esempio: una società di consulenza emette una fattura nei confronti di un’altra impresa con scadenza a 30 giorni. Se il pagamento non viene effettuato entro quella data, gli interessi di mora iniziano a maturare automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza che la società creditrice debba inviare alcuna lettera di messa in mora.
Questa disciplina si applica ai contratti conclusi tra imprese (compresi i liberi professionisti) o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che abbiano ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo. La normativa non si applica invece ai debiti oggetto di procedure concorsuali (come fallimenti o procedure di ristrutturazione del debito) né ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati da assicuratori.
Effetti sul rischio (art. 1221 c.c.)
L’art. 1221 c.c. stabilisce che il debitore che si trova in mora non è liberato dall’obbligo di pagare o fornire la prestazione dovuta anche nel caso in cui questa diventi impossibile per cause a lui non imputabili.
In altri termini, il debitore si assume il rischio del sopravvenuto perimento fortuito di quanto dovuto e quindi non può più invocare la forza maggiore o il caso fortuito per liberarsi dall’obbligo.
Il debitore in mora è però liberato se riesce a dimostrare che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
La norma prevede inoltre una regola ancora più severa per chi ha illecitamente sottratto una cosa: in tal caso, qualunque sia la causa della perdita o del perimento, il responsabile non è mai liberato dall’obbligo di restituirne il valore.
Facciamo un esempio per capire meglio: un’azienda produttrice non consegna in tempo un componente meccanico essenziale commissionato da un cliente e questi la costituisce in mora. Dopo la costituzione in mora, il componente viene danneggiato irreparabilmente a causa di un’inondazione nel magazzino ove si trovava. Poiché il produttore era già in mora, non può liberarsi dall’obbligo di risarcire il danno adducendo il caso fortuito, salvo che riesca a dimostrare che il danno si sarebbe verificato anche se il componente fosse già stato consegnato al cliente — il quale, nel frattempo, ha dovuto fermare la propria linea di produzione.
Interruzione della prescrizione (art. 2943 c.c.)
La costituzione in mora produce un ulteriore effetto di grande rilevanza pratica: interrompe la prescrizione del diritto di credito. Lo prevede l’art. 2943 c.c., che annovera tra gli atti interruttivi della prescrizione – accanto alla notificazione di atti giudiziari e alla proposizione di domande in giudizio – «ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore».
Cosa significa in concreto? La prescrizione è il meccanismo per cui un diritto si estingue se il titolare non lo esercita entro un certo periodo di tempo (ad esempio 10 anni per i diritti di credito ordinari, 5 anni per alcune categorie specifiche). Quando la prescrizione viene interrotta, il termine ricomincia a decorrere da zero, dal momento dell’atto interruttivo.
Inviare una lettera di messa in mora ha dunque anche la funzione di “bloccare il tempo” che scorre contro il creditore, evitando che il suo diritto si prescriva e vada perduto.
Facciamo un esempio: un professionista ha un credito nei confronti di un cliente risalente al 2020. Il termine di prescrizione ordinario è di 10 anni, ma nel 2024 il professionista invia una lettera di costituzione in mora. Da quel momento il termine di 10 anni ricomincia a decorrere. Per cui il credito non andrà in prescrizione prima del 2034.
Consulenza legale in materia di recupero crediti
Sono l’Avvocato Francesco Calcatelli. Mi occupo di diritto civile e penale. Dal 2008 ho affrontato diversi casi di recupero crediti per conto di aziende, professionisti e privati, fra cui numerose riscossioni di crediti commerciali e individuali.
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Articolo pubblicato il giorno 8 luglio 2026
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