Quali sono le responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio del dipendente

Il dipendente si infortuna: quali sono le responsabilità del datore di lavoro? È sempre responsabile, anche in caso di imprudenza o negligenza del lavoratore? Nei prossimi paragrafi rispondiamo a queste domande, partendo, innanzitutto, da una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, per poi elencare gli obblighi e soprattutto le responsabilità del datore di lavoro.

Infortuni sul lavoro e morti bianche

I casi di infortunio sul lavoro e i decessi collegati all’attività lavorativa sono all’ordine del giorno. Secondo recenti stime dell’Inail, nel gennaio 2025 gli infortuni sul lavoro sono calati dell’1,2% rispetto allo stesso mese del 2024. Purtroppo però i decessi sono aumentati del 36,4%. Sono calate, invece, le denunce di infortuni in itinere, cioè nel tragitto casa-lavoro (fonte: Sole24ore).

Questi dati non tengono conto degli infortuni legati al lavoro sommerso, che non vengono denunciati, ma restano emblematici di un contesto in cui gli incidenti e i decessi sono ancora fin troppo frequenti.

Dunque, il tema delle responsabilità del datore di lavoro è quanto mai attuale ed è importante chiarire cosa prevede la legge e quali sono gli obblighi a suo carico, in materia di sicurezza.

Il quadro normativo di riferimento

I principali riferimenti normativi in materia di infortuni sul lavoro sono: 

  • La Costituzione per cui la salute è un diritto fondamentale dell’individuo e un interesse della collettività; quindi, l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da causare un danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
  • Il D.lgs 81/2008 e le altre normative complementari più specifiche e riferite ad alcune particolari attività.
  • L’art. 2087 del Codice Civile che è uno dei cardini del sistema  prevenzionistico e che dispone “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d’opera”.
  • Le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono sanzionate anche penalmente. Per esempio il Codice Penale prevede specifiche ipotesi di reato tra cui: gli articoli 437 e 451 che puniscono rispettivamente la Rimozione od omissione dolosa e colposa di cautele contro infortuni. Gli articoli 589 e 590 prevedono poi aggravanti laddove un omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni.
  • La normativa sull’assicurazione obbligatoria dell’INAIL (DPR n. 1124 del 30.6.1965) e le relative forme di indennizzo e risarcimento per i danni subiti dai lavoratori, a causa di infortuni e malattie sul lavoro.

Vediamo quindi, a grandi linee, cosa prevede la normativa italiana in materia.

Cosa prevede la legge italiana in materia di infortuni sul lavoro, chi è il datore di lavoro e quali sono i suoi obblighi

Partiamo col chiarire quali sono i soggetti che rientrano nella definizione di datore di lavoro, per poi approfondire i loro obblighi e responsabilità.

Chi è il datore di lavoro secondo la legge

La normativa vigente, in particolare il D.lgs 81/2008, all’articolo 2, detta una articolata definizione di datore di lavoro, a cui si rimanda. Questi è generalmente individuato nel soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, nel soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Datore di lavoro nel contesto privato

Nell’ambito privato, l’identificazione della figura del datore di lavoro dipende dalla forma giuridica dell’impresa e dalla sua organizzazione.

Facciamo qualche esempio:

  • Impresa individuale
    In questo caso, generalmente, l’imprenditore e il datore di lavoro coincidono.  L’imprenditore quindi è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi normativi previsti anche in materia di sicurezza sul lavoro.
  • Impresa familiare
    Laddove questa particolare impresa abbia uno o più dipendenti,
    il datore di lavoro coincide con l’imprenditore. I suoi familiari collaboratori non hanno in genere responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro (anche se potrebbero essere eventualmente delegate loro). L’art. 21 del Dlgs 81/2008 detta disposizioni specifiche per le imprese familiari a cui si rimanda.
  • Soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.)
    Nelle società in nome collettivo (S.n.c.), tutti i soci sono amministratori e responsabili della sicurezza. Nelle società in accomandita semplice (S.a.s.), invece, solo i soci accomandatari possono rivestire la posizione di datore di lavoro, mentre gli accomandanti sono esclusi da ogni responsabilità operativa, a meno che non esercitino un’influenza di fatto sulle decisioni aziendali.
  • Soci non amministratori di società di capitali (S.r.l. e S.p.A.)
    I soci di una società di capitali che non ricoprono ruoli gestionali non hanno responsabilità diretta in materia di sicurezza sul lavoro, a meno che non esercitino un’influenza di fatto sulle decisioni aziendali.
  • Amministratore unico
    Simile al caso dell’imprenditore individuale, l’amministratore unico di una società ha pieni poteri di gestione e controllo, e quindi, generalmente,  è anche il datore di lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008, avendo la responsabilità di garantire la sicurezza dei lavoratori.
  • Amministratori delegati
    Nelle società con un Consiglio di Amministrazione (CdA), solo gli amministratori delegati dotati di poteri organizzativi e di spesa sono qualificabili come datore di lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008, mentre gli amministratori non delegati, pur facendo parte del CdA, non detengono poteri operativi diretti, ma hanno un dovere generale di vigilanza. La loro responsabilità si limita quindi alla supervisione dell’operato degli amministratori delegati.
  • Presidente del Consiglio di Amministrazione
    Per stabilire se il Presidente del Consiglio di Amministrazione di sia datore di lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008 bisognerà esaminare quali poteri abbia in concreto visto che sovente capita che non abbia poteri esecutivi.

Nelle grandi aziende, dove la complessità organizzativa è notevole, la figura del datore di lavoro e soprattutto dei soggetti responsabili in caso di infortuni sul lavoro, va analizzata in profondità. Infatti, spesso, sono coinvolti sia i dirigenti che i preposti, e se si verifica un infortunio sul lavoro, sarà necessario valutare la condotta dei singoli.

A questo proposito, penso sia utile chiarire chi è il preposto: è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici sovrintende all’attività lavorativa e garantisce che vengano attuate le direttive ricevute, controllando che i lavoratori le eseguano correttamente esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 D.lgs 81/2008).

Datore di lavoro nel contesto pubblico

Il D.Lgs 81/2008 stabilisce anche chi è considerato datore di lavoro negli enti pubblici ossia il dirigente che ha poteri di gestione e/o il funzionario senza poteri di gestione, ma che è preposto a un ufficio con autonomia gestionale, e che è dotato di poteri decisionali e di spesa. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (RSPP)

L’art. 32 del DLGS 81/2008 prevede la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (RSPP), che coadiuva il datore di lavoro indicando le strategie e le misure da adottare

L’ RSPP è designato dal datore di lavoro, a cui risponde.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione può essere sia interno che esterno all’impresa, e deve possedere particolari competenze e requisiti professionali adeguati ai rischi presenti sul luogo di lavoro e alle attività lavorative. Per svolgere tali funzioni, è quantomeno necessario avere un titolo di studio almeno pari al diploma di istruzione secondaria superiore e una formazione e un aggiornamento specifico.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza

La legge prevede una serie di obblighi a carico del lavoro di lavoro. Alcuni sono delegabili e altri no. Quelli non delegabili sono:

  • nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
  • fare la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), cioè il documento che analizza e valuta i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L’articolo 18 del DLGS 81/2008 in particolare elenca gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente in materia di sicurezza sul lavoro. Tra questi ricordiamo l’obbligo di:  

  • nominare il medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Dlgs 81/08 e se richiesto dalla valutazione dei rischi indicati all’articolo 28
  • individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (si veda l’art.19 Dlgs 81/08)
  • fornire dispositivi di protezione individuale necessari e idonei, dopo aver sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, se presente
  • accertarsi che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e un addestramento specifico possano accedere alle zone che li espongono a rischio grave
  • richiedere ai lavoratori che rispettino le norme vigenti, le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di utilizzare i mezzi di protezione collettivi e i dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione
  • inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
  • dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, comunicare le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dagli articoli 36 e 37
  • non chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza
  • permettere ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, se vengono applicate le misure di sicurezza e di protezione della salute
  • prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute o deteriorare l’ambiente esterno
  • comunicare in via telematica all’Inail i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro
  • adottare le misure necessarie per prevenire gli incendi ed evacuare i luoghi di lavoro
  • nell’ambito dell’attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro
  • elaborare il DUVRI (art. 26, comma 3, Dlgs 81/08), laddove necessario;
  • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Riassumendo, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie per rendere il luogo di lavoro sicuro, formando i dipendenti, dotandoli dei dispositivi di protezione necessari e adeguati, nominando il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)  valutando tutti i rischi e compilando il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Tra i suoi obblighi vi è anche quello di controllare le imprese esterne in caso di appalto. Il rispetto o meno di questi obblighi ha delle conseguenze dirette sulle responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro.

Le responsabilità del datore di lavoro e il nesso di causalità

La responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza si fonda sull’obbligo di prevenzione, che si estende a tutti i luoghi e a tutte le fasi di svolgimento dell’attività lavorativa.

Infatti, l’articolo 2087 del Codice Civile prevede che il datore di lavoro adotti tutte le misure necessarie a garantire un ambiente idoneo e a tutelare la salute e la dignità del lavoratore. È un obbligo che non si limita esclusivamente alla sede aziendale, ma comprende ogni luogo in cui il lavoratore si trova per ragioni di servizio, indipendentemente dal fatto che vi siano esigenze strettamente connesse alle sue mansioni. Ma cosa si intende con infortunio sul lavoro?
Si intende qualsiasi lesione dovuta a una causa violenta originata in occasione di lavoro, che sia foriera di postumi alla salute a carattere temporaneo o permanente o, nei casi più gravi, di morte.

Gli elementi che caratterizzano l’infortunio sul lavoro sono quindi: l’evento violento, le conseguenze dannose dello stesso e il nesso di causalità che deve intercorrere tra il lavoro e il rischio concretizzatosi nell’evento violento. Infatti, perché un infortunio sul lavoro sia riconosciuto come tale, non è sufficiente che si sia verificato sul luogo di lavoro o durante l’orario di servizio: deve esserci una correlazione diretta tra l’attività lavorativa e il rischio specifico o generico aggravato a cui il lavoratore è stato esposto.

Questo perché l’obbligo del datore di lavoro è di mezzi e non di risultato: non è responsabile se ha adottato tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa, ma lo diventa qualora abbia omesso di attuare tutti gli accorgimenti idonei a evitare il danno.

Infortuni sul lavoro in itinere

L’infortunio in itinere è il sinistro che può verificarsi durante il normale percorso compiuto dal lavoratore per recarsi da casa al luogo di lavoro e viceversa, oppure tra due luoghi di lavoro diversi nel caso in cui abbia più rapporti di lavoro. 

In questa casistica, è incluso anche il tragitto che il lavoratore fa per consumare i pasti, per esempio per andare al bar, al ristorante o a casa, quando l’azienda non mette a disposizione una mensa.

Introdotta con il D.Lgs. 38/2000, la tutela di INAIL per infortunio in itinere sussiste in assenza di condizioni di rischio particolari, purché la finalità del tragitto sia strettamente legata all’attività lavorativa. 

La giurisprudenza ha infatti superato il principio del rischio specifico, ammettendo la tutela di INAIL anche per infortuni occorsi a piedi o su mezzi pubblici. In particolari casi, la giurisprudenza ha ritenuto che l’aggressione subita da un lavoratore lungo il tragitto casa-lavoro sia configurabile quale infortunio in itinere (per es. Sezioni Unite Sentenza n. 17685 del 23/06/2015).

Sentenze su casi recenti di infortunio sul lavoro

Vediamo quindi alcune recenti sentenze che chiariscono molto bene quali possono essere le responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio. 

La responsabilità del datore di lavoro è anche sostanziale: la mera redazione del DVR, di per sé, non basta

Cassazione penale, sez.IV,16 aprile 2024, n. 15621 e Cassazione penale, sez. IV, 8 aprile 2024, n. 14068. Queste sentenze rafforzano il principio secondo cui il datore di lavoro non può limitarsi a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ma deve garantire che le misure di sicurezza siano effettivamente implementate e aggiornate in base alle necessità. Infatti, la responsabilità datoriale non si estingue con la valutazione del rischio, ma si estende alla sua gestione continua, tenendo conto dell’evoluzione delle condizioni di lavoro e dei progressi tecnici in materia di prevenzione.

  • Sentenza n. 14068/2024
    La Suprema Corte ha ribadito che il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi presenti nei luoghi in cui operano i dipendenti, adottando misure adeguate a eliminarli, anche quando tali rischi non siano espressamente previsti nel Documento di Valutazione dei Rischi. Secondo il principio di prevenzione sancito dagli articoli 15 e 28 del Dlgs 81/2008, il datore di lavoro deve in particolare:
    analizzare tutti i fattori di pericolo presenti negli ambienti di lavoro
    integrare e aggiornare periodicamente il DVR in base all’evoluzione della scienza tecnica
    adottare misure di sicurezza idonee, indipendentemente dalla loro preventiva indicazione nel DVR.
  • Sentenza n. 15621/2024
    La sentenza in questione si concentra sulla corretta redazione del DVR, evidenziando che il documento deve:
    – contenere una valutazione dettagliata di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
    – essere chiaro e comprensibile, senza sacrificare la completezza e l’idoneità come strumento operativo
    – identificare non solo i rischi, ma anche le misure preventive e i dispositivi di protezione adottati

Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che citare il rischio nel DVR non è sufficiente a esonerare il datore di lavoro dalla responsabilità, se non sono state adottate misure di prevenzione adeguate. In altre parole, il DVR non può essere considerato un mero adempimento burocratico, ma deve essere uno strumento concreto di pianificazione della sicurezza aziendale.

Anche se non è possibile azzerare il rischio di incidente, servono comunque delle misure per ridurlo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13382/2024, affronta un tema chiave in materia di sicurezza sul lavoro: la responsabilità del datore di lavoro per omicidio colposo o lesioni personali colpose, nel caso in cui sia stata omessa una misura di prevenzione che permetta di ridurre il rischio di infortunio.

Nella sentenza la Suprema Corte ha statuito che in caso di infortunio sul lavoro, il datore di lavoro è penalmente responsabile laddove:

  • abbia omesso una misura di sicurezza che avrebbe eliminato il rischio concretizzatosi;
  • abbia omesso una misura di sicurezza che avrebbe determinato una attenuazione del rischio concretizzatosi, qualora l’evento non si sarebbe verificato così come si è verificato, ma con caratteristiche differenti.

Non basta affidare la manutenzione a personale qualificato se non vengono garantite le condizioni per operare in sicurezza

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17680/2024, si pronuncia su un tema di grande rilevanza in materia di sicurezza sul lavoro: la manutenzione delle attrezzature di lavoro e le responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio.

La vicenda riguarda l’infortunio di un lavoratore che stava intervenendo su un impianto. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del datore di lavoro perché:

  • Questi deve adottare le misure necessarie affinché i lavori di manutenzione di attrezzature che richiedono particolari competenze e responsabilità siano svolti esclusivamente da lavoratori qualificati (art. 71, comma 7, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008).
  • I lavoratori incaricati dell’uso di un’attrezzatura devono ricevere adeguata formazione, istruzione e addestramento non solo sulle condizioni ordinarie ma anche nelle situazioni “anormali” (art. 73, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008).
  • La responsabilità del datore di lavoro sussiste anche quando il DVR prevede precauzioni che, nella pratica, non vengono rispettate. Infatti, non basta affidare la manutenzione a personale qualificato se non vengono garantite condizioni operative sicure. Se la macchina non è in condizioni di sicurezza, il datore di lavoro deve impedire che venga utilizzata fino al ripristino delle misure di protezione.

Se il lavoratore disobbedisce o è imprudente e disattento e si infortuna? La responsabilità è comunque del datore di lavoro

Queste tematiche sono state affrontate anche da due recentissime pronunce della Quarta Sezione penale della Suprema Corte che hanno ribadito che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro: 

  • la responsabilità del datore di lavoro per lesioni subite dal lavoratore non può essere esclusa per il comportamento imprudente o disattento del lavoratore, a meno che tale condotta sia assolutamente imprevedibile e abnorme, ovvero esorbitante dalle mansioni affidategli ed eccentrica rispetto ai rischi governati dal datore di lavoro (n. 11599/2024)
  • qualora l’evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall’area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, in quanto l’inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall’inerzia del datore di lavoro (n. 12326/2024)

Il datore di lavoro deve quindi sempre garantire un ambiente di lavoro sicuro, indipendentemente dalle eventuali imprudenze dei dipendenti o violazioni di divieti da parte di questi ultimi.

In estrema sintesi, la responsabilità del datore di lavoro per un infortunio è esclusa laddove questi abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi in materia di sicurezza e l’accaduto sia causalmente riferibile a un comportamento abnorme del lavoratore (tra cui ovviamente non rientra per esempio un ordinario errore o una disattenzione).

Il datore di lavoro ha una responsabilità civile, amministrativa e penale 

Dalle sentenze viste finora, emerge chiaramente che, in caso di infortunio, il datore di lavoro è considerato, nella maggior parte dei casi, responsabile per mancata prevenzione e omissione, anche quando è il lavoratore stesso a mettere in atto un comportamento imprudente. I profili di responsabilità sono civili, penali e amministrativi, e possono portare a sanzioni pecuniarie, risarcitorie e a una condanna penale. A queste si sommano altri possibili effetti “collaterali”, come l’interruzione dell’attività lavorativa e i conseguenti danni economici e reputazionali.

E il lavoratore che ha subito l’infortunio?

Ha diritto al risarcimento del danno, anche nel caso in cui abbia provocato l’infortunio col proprio comportamento colposo – per esempio, per imperizia, negligenza o imprudenza – purché la causa sia comunque riconducibile all’attività lavorativa.

Consulenza legale a datori di lavoro e lavoratori in caso di infortunio 

Sono l’Avvocato Francesco Calcatelli. Mi occupo di diritto civile e penale.

Sono a disposizione di datori di lavoro e lavoratori coinvolti in casi di infortunio sul lavoro, per questioni di responsabilità civile, penale e diritto assicurativo.

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Ricevo su appuntamento in via De’ Gombruti n. 16 a Bologna, dal lunedì al venerdì. 

* L’articolo che hai appena letto ha uno scopo meramente divulgativo. Pertanto riporta il tema per sommi capi e con un linguaggio semplice. I termini tecnici sono infatti ridotti al minimo. Non sostituisce il parere di un legale né ha la pretesa di essere un contenuto a carattere scientifico.