Emergenza Covid 19 – DPCM 10 aprile 2020

Con il DPCM 10 aprile 2020 sono state adottate nuove misure volte a contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, che vanno a sostituirsi a quelle precedenti.

L’emergenza sanitaria è, a oggi, ancora in atto anche se il numero di contagi appare in calo.

Le misure per fronteggiare l’epidemia dettate dal DPCM 10 aprile 2020 appaiono quindi essere sempre stringenti, ma contengono qualche “segnale” che lascia presagire la fine del lockdown e l’inizio della “fase due” di riapertura graduale.

Queste sono le misure principali ai fini della presente trattazione.

1) Gli spostamenti

Gli unici spostamenti consentiti sono quelli <<motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per  motivi  di salute>>.

E’, in ogni caso, vietato alle persone fisiche <<trasferirsi  o  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto  pubblici  o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze  lavorative,  di  assoluta urgenza ovvero per motivi  di  salute  e  resta  anche  vietato  ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;>>. (art. 1, comma 1, lettera a), del DPCM 10 aprile 2020).

Alle persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus Covid-19  e’  fatto  divieto  assoluto  di  spostarsi   dalla   propria abitazione o dimora (art. 1, comma 1, lettera c), del DPCM 10 aprile 2020).

In buona sostanza, la discpilina sugli spostamenti è sovrapponibile a quella dettata dai previgenti DPCM.

Per un approfondimento si veda qui: https://www.avvocatocalcatelli.it/2020/03/26/covid-19-violazione-del-divieto-di-spostamento/

2) Assembramenti e accesso a parchi pubblici e aree gioco

Continua a essere vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville,  alle aree gioco e ai giardini pubblici (art. 1, comma 1, lettere d) e e), del DPCM 10 aprile 2020).

3)  Attività all’aperto 

 E’ sempre vietato svolgere  attività  ludica  o  ricreativa all’aperto.

Rimane, però, possibile svolgere individualmente attività  motoria in  prossimità  della  propria  abitazione,  purche’  comunque   nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona (art. 1, comma 1, lettera f), del DPCM 10 aprile 2020).

4) Eventi, manifestazioni e cerimonie 

Continuano a essere sospesi gli eventi sportivi, le manifestazioni organizzate e  gli spettacoli di qualsiasi natura,  ivi  compresi  quelli  di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti  in  ogni luogo, sia pubblico sia privato (art. 1, comma 1, lettere g), h), i), del DPCM 10 aprile 2020).

Sono parimenti sempre sospese le cerimonie civili e  religiose,  ivi  comprese  quelle funebri.

5) Attività commerciali al dettaglio 

Con il DPCM 10 aprile 2020, è stata consentita la riapertura di alcune attività commerciali al dettaglio la cui attività era stata precedentemente sospesa per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

In particolare, negli esercizi commerciali aperti deve essere garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro, gli  ingressi  devono avvenire  in modo dilazionato, si deve impedire di  sostare  all’interno  dei locali piu’ del tempo necessario all’acquisto dei beni. 

Sono state dettate per gli esercenti anche ulteriori misure contenute nell’allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020 di cui si raccomanda l’applicazione (art. 1, comma 1, lettera dd), del DPCM 10 aprile 2020).

L’allegato 5 è consultabile qui https://www.avvocatocalcatelli.it/wp-content/uploads/2020/04/allegato-5-DPCM-10402020.pdf

6) Attività professionali

Per quanto concerne le attività professionali viene, in particolare, raccomandato l’utilizzo di lavoro agile e l’adozione di protocolli  di  sicurezza  anti-contagio (art. 1, comma 1, lettera hh), del DPCM 10 aprile 2020).

7) Attività produttive industriali e commerciali

Con il DPCM 10 aprile 2020 vi è stato un leggero incremento delle attività produttive industriali e commerciali non sospese (art. 2 e allegato 3 DCPM 10 aprile 2020).

E’ stato inoltre  previsto che anche le attività  produttive sospese in forza dell’art. 2 del DPCM 10 aprile 2020 possano comunque proseguire la loro attività ma a condizione che la stessa sia organizzata in modalita’ a distanza o lavoro agile. 

6) La durata

Le misure volte a contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 dettate dal DPCM 10 aprile 2020  sono efficaci  dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020.

Rimangono comunque valide le  misure  di  contenimento  più restrittive adottate dalle Regioni  relativamente  a  specifiche  aree   del   loro territorio.