Il DPCM 26 aprile 2020: le novità in per gli spostamenti

Con il DPCM 26 aprile 2020, sono state dettate nuove misure per il contenimento dell’epidemia COVID-19 in prospettiva di un futuro e progressivo allentamento delle stesse.

La maggioranza delle previsione del DPCM 26 aprile 2020 sarà efficace dal 4 al 17 maggio 2020.

Questi i punti di principale interesse ai fini della presente trattazione.

Gli spostamenti

Tra le misure di contenimento previste dal DPCM 26 aprile 2020 vi sono le limitazioni agli spostamenti.

In continuità con i DPCM dettati nell’emergenza COVID 19, gli spostamenti continueranno a essere consentiti solo se motivati da:

  1. comprovate esigenze lavorative;
  2. situazioni di necessità;
  3. motivi di salute.

Saranno però considerati necessari – e quindi rientreranno nel punto 2 dell’elenco di cui sopra – anche gli spostamenti per incontrare congiunti [art. 1 lett. a) DPCM 26 aprile 2020].

Vi è qualche dubbio su quali possano essere i congiunti a cui la norma fa riferimento, non avendo tale espressione natura tecnica. In attesa che il Governo chiarisca il punto si ritiene – seppur con qualche margine di incertezza – che tra i congiunti di cui sopra possano essere annoverarsi solo i parenti e gli affini più prossimi.

Si ricorda che i congiunti si potranno incontrare a condizione che venga rispettato il generale divieto di assembramento e che si assicuri il distanziamento interpersonale di almeno un metro e che  vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie (es. le mascherine).

Il DPCM 26 aprile 2020 non incide sul divieto di assembramento di persone che rimarrà vigente, sia in luoghi pubblici che privati (ivi comprese manifestazioni e feste anche private).

Dal 4 maggio 2020 sarà però possibile accedere a parchi, alle ville e ai giardini pubblici (sempre evitando assembramenti e comunque mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di un metro), ma le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimarranno chiuse.

L’attività ludica all’aperto rimarrà vietata, anche dal 4 al 17 maggio 2020, ma sarà consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività [art. 1 lett. f) DPCM 26 aprile 2020] .

Gli spostamenti fuori dal Comune e fuori dalla Regione

Dal 4 maggio 2020, verrà meno la restrizione che impone di non allontanarsi dal territorio del Comune ove ci si trova salvo casi eccezionalissimi.

Dal 4 maggio 2020 sarà quindi possibile spostarsi:

  • all’interno della Regione ove ci si trova sempre che lo spostamento sia motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa rispetto a quella ove ci si trova, ma solo per comprovate esigenze lavorative e/o per assoluta urgenza e/o per motivi di salute.

Misure per i soggetti che presentano sintomatologie da infezione respiratoria

Dal 4 maggio 2020 i soggetti che presentano sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C dovranno rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Nulla muterà, nel periodo di efficacia del DPCM 26 aprile 2020, per quanto riguarda soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus che continueranno a essere soggetti al divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora.

Misure di contenimento locali più restrittive

Anche il DPCM 26 aprile 2020 dispone che si continueranno ad applicare le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni e/o province autonome relativamente a specifiche aree del territorio.

Le mascherine

E’ stato reso obbligatorio l’utilizzo (art. 3 DCPM 26 aprile 2020) di  protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Tale obbligo però non riguarda i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Le sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia che dispongono limitazioni sono – salvo casi particolari – punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 (aumentata fino a un terzo se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo).

Si evidenzia, inoltre, che la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus è sanzionato penalmente con il reato di cui all’art. 260 del TULLSS (ossia con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000) o in casi più gravi con il delitto di cui all’art. 452 CP (epidemia colposa).

Redatto il 27 aprile 2020.