COVID 19 – violazione del divieto di spostamento – aggiornamento del 26 marzo 2020

Per cercare di contenere l’epidemia in atto, causata dal virus COVID-19, ai sensi dell’art. 3 del DL 3/2020, sono state adottate restrizioni sull’intero territorio nazionale.

Tali restrizioni rimarranno in vigore sino a scadenza, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DL n.19/2020 e poi verranno gradulamente sostituite come previsto da quest’ultimo prevvedimento.

In particolare, ai sensi dell’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 (previsione poi estesa all’intera Italia con DCPM 9 marzo 2020 e modificata con DCPM 22 marzo 2020) è stato, tra l’altro, disposto:

<<1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID- 19 [omissis] sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo [a seguito del DPCM 9 marzo 2020 tutta Italia N.d.R.], nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;[…]>>

Il DPCM  di cui sopra detta una regola generale che è quella di rimanere nella propria abitazione, al fine di contenere il contagio da COVID-19.

Il divieto di cui sopra riguarda, quindi, qualunque spostamento (sia a piedi che con un veicolo) nell’intero territorio nazionale (sono quindi vietati anche gli spostamenti all’interno del medesimo territorio comunale).

Con ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministro della Salute, sono state dettate ulteriori restrizioni.

<<a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; [omissis]

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.>>

Con DPCM del 22 marzo 2020 è stato, in particolare, disposto che:

<< b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse; >>

Ulteriori specifiche limitazioni locali

L’emergenza COVID-19 ha imposto alle Autorità anche di adottare specifiche restrizioni per alcune zone ove il contagio si è particolarmente diffuso.

Nel presente elaborato, per sinteticità, si tratterà unicamente dei principali provvedimenti adottati dalla Regione Emilia Romagna (si tralasceranno quindi i provvedimenti assunti da altre Regioni e Enti Locali).

Per esempio la Regione Emilia Romagna ha disposto sull’intero territorio regionale, con provvedimento del 18 marzo 2020, <<Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.>>

Nella Regione Emilia Romagna, per esempio, sono state adottate particolari limitazioni nel comune di Medicina (è interessato il capoluogo e la frazione di Ganzanigo) e nell’intera provincia di Rimini (provvedimento del 20 marzo 2020).

Per eventuali approfondimenti anche relativi alla decorrenza e durata dei provvedimenti adottati dalla Regione Emilia Romagna si rinvia a https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme

Le eccezioni al generale divieto di spostamento

Ai sensi dell’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono previste alcune generali deroghe al generale divieto di spostamento: è possibile uscire dalla propria abitazione per:

  1. comprovate esigenze lavorative;
  2. situazioni di necessità;
  3. per motivi di salute;
  4. effettuare sport e attività all’aperto a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Con DPCM del 22 marzo 2020, al fine di ridurre la circolazione delle persone e quindi la diffusione del contagio da COVID 19, è stata soppressa la possibilità che consentiva a chiunque di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche se in Comune diverso da quello ove l’interessato si trovava. Pertanto, in forza del predetto provvedimento dal 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020 alle persone è vietato <<trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; >>

Si segnala che le eccezioni al divieto di spostamento sopra elencate sono valevoli, salvo che nel territorio dell’interessato non vigano ulteriori e specifiche limitazioni a livello locale.

Quali sono le sanzioni in caso di violazione del divieto di spostamento?

Con il DL n. 19 del 25 marzo 2020 sono state apportate innovazioni al quadro normativo di riferimento, che hanno inciso sulle sanzioni irrogabili in caso di mancato rispetto del divieto di spostamento (come di tutte le altre prescrizioni imposte dai DCPM di cui sopra).

La nuova disciplina (contenuta nell’art. 4 del DL 19/2020) prevede che il mero mancato rispetto del divieto di spostamento sia punito con una sanzione amministrativa.

L’art. 4 del DL 19/2020 prevede, infatti, che <<salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate  e applicate con i provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell’articolo  2, comma  1,  ovvero  dell’articolo  3,  e’  punito  con   la   sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzioni previste dall’articolo 650  del  codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo  3, comma 3.  Se  il  mancato  rispetto  delle  predette  misure  avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate  fino  a un terzo.>> 

La previsione in commento quindi punisce il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal DL:

  • con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;
  • con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo (quindi verosimilmente anche un velocipede visto l’art. 50 CDS che include tali mezzi tra i veicoli).

Si segnala che l’art.3, comma 8, del DL detta una specifica disciplina per le violazioni di misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 commesse prima del 26 marzo 2020, ossia la data di entrata in vigore del DL in esame.

Tale norma, infatti, per quanto in questa sede rileva, dispone che: 

<<Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  presente decreto, ma in tali casi le sanzioni  amministrative  sono  applicate nella misura minima  ridotta  alla  meta’.[…]>>

Pertanto, per esempio, il mero mancato rispetto di uno degli obblighi dettati dal DPCM del 8 marzo 2020 (poi estesi a tutto il territorio nazione con DCPM  9 marzo 2020), come la violazione del divieto di spostamento, avvenuta prima del 26 marzo 2020, non è più punito dall’art. 650 c.p. ma da una sanzione amministrativa ossia conil pagamento di una somma da euro 200 a euro 3.000.

Per un approfondimento si rimanda all’articolo “Emergenza COVID-19, il DL 25 marzo 2020: primi spunti sulle nuove sanzioni

L’autodichiarazione

Le Autorità hanno predisposto modelli da utilizzarsi nel caso di controlli e tramite i quali la persona interessata deve dichiarare, oltre alle proprie generalità, anche le motivazioni del suo spostamento.

Si evidenzia che eventuali autodichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, per esempio, con il reato di cui all’art. 495 c.p. è punito <<con la reclusione da uno a sei anni>>.

In conclusione

Sotto la vigenza dei DPCM di cui sopra, adottati per fronteggiare l’emergenza Covid 19, è possibile spostarsi dalla propria abitazione ma solo per:

  1. comprovate esigenze lavorative;
  2. situazioni di necessità;
  3. per motivi di salute;
  4. effettuare sport e attività all’aperto a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza interpersonale di un metro. In forza dell’ordinanza del Ministro della Salute di cui sopra, si segnala che <<non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona>>.

Solo in caso di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute è possibile spostarsi in un Comune diverso rispetto a quello ove l’interessato si trova.

In tutti gli altri casi non è possibile trasferirsi o spostarsi al di fuori del Comune ove ci si trova, stante quanto disposto dal DPCM del 22 marzo 2020.

Le eccezioni al generale divieto di spostarsi dettato dai DPCM di cui sopra possono non essere vigenti in territori per i quali sono state dettate specifiche ulteriori limitazioni.

In ogni modo, il mero allontanarsi dalla propria abitazione in violazione dei divieti vigenti e/o delle misure di contenimento, comporta una sanzione amministrativa.

Nella sua ipotesi “base” la suddetta sanzione amministrativa è punita con:

a) <<il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 aumentata fino a un terzo>> (se il fatto è successivo al 26 marzo2020 data di entrata in vigore del DL 19/2020);

b) <il pagamento di una somma da euro 200 a euro 3.000 aumentata fino a un terzo>> (se il fatto è antecedente al 26 marzo 2020 data di entrata in vigore del DL 19/2020).

Per approfondimenti si rimanda a https://www.avvocatocalcatelli.it/2020/03/26/emergenza-covid-19-il-dl-25-marzo-2020-primi-spunti-sulle-nuove-sanzioni/

Si evidenzia in ogni caso che condotte più gravi del mero allontanamento dalla propria abitazione in violazione dei divieti vigenti e/o delle misure di contenimento possono comportare il rischio di sanzioni penali come, per esempio, nel caso in cui si violi la quarantena imposta a coloro che sono affetti da COVID 19, si contribuisca alla diffusione dell’epidemia o vengano rese dichiarazioni non veritiere alle Autorità mediante l’autodichiarazione di cui sopra..

aggiornato il 26.3.2020