Approfondimento Privacy: novità per esercizio del Diritto all’oblio di imputati e persone sottoposte alle indagini

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 150/2022 (cd. riforma penale Cartabia), è stato introdotto il nuovo articolo 64 ter delle norme di attuazione del codice di procedura penale, che detta una nuova e interessante disciplina nella cornice del diritto all’oblio.

Il diritto all’oblio

L’art. 17 del GDPR attribuisce all’interessato il cosiddetto diritto all’oblio che gli consente di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano.

Tale diritto può essere esercitato solo al ricorrere di un particolare motivo, come per esempio:

 

  • la revoca del consenso;
  • trattamento illecito di dati;
  • l’opposizione al trattamento;
  • il fatto che i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. 

 

Per l’elenco completo dei motivi che legittimano l’esercizio del diritto all’oblio si rimanda all’art. 17 del GDPR.

 

A seguito dell’esercizio del diritto all’oblio, il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare i dati personali dell’interessato, senza ingiustificato ritardo.

 

Tale obbligo è particolarmente gravoso, soprattutto laddove i dati siano stati pubblicati e diffusi su internet.

 

Il diritto all’oblio non è riconosciuto per tutti i trattamenti di dati personali, ma “destinato a soccombere” qualora sussistano contrapposte esigenze e diritti (generalmente di pubblica rilevanza), ritenute prevalenti dal legislatore.

 

Il diritto all’oblio non è, infatti, riconosciuto (si veda l’art. 17, comma 3, GDPR) nella misura in cui il trattamento sia, per esempio, necessario:

 

  •        per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
  •         per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
  •         a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
  •         per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

Il nuovo art. 64 ter delle norme di attuazione del cpp

 

La norma riguarda quelle persone che hanno avuto a carico una pendenza penale risoltasi positivamente
per loro con:

  • un provvedimento di archiviazione;
  •         una sentenza di proscioglimento;
  •         una sentenza di non luogo a procedere.

 

Definito il procedimento
penale, la persona interessata può chiedere che: <<sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione,
sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento
[…]
>>.

 

Ricevuta la richiesta
dell’interessato, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento o
la sentenza vi appone e sottoscrive una annotazione.

Le annotazioni sono diverse, a
seconda che si chieda la preclusione alla indicizzazione o la deindicizzazione.

 

Questi i relativi testi:

 

«Ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
,
è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche
condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante
.».

 

«Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e
nei limiti dell’
articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
,
un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di
ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a
ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante

 

Ottenuta l’annotazione,
l’interessato potrà avvalersene per ottenere quanto indicato nella stessa.

 

In caso di preclusione alla
indicizzazione, pertanto, l’interessato potrà ottenere che, effettuando
ricerche su internet, dal suo nominativo non si possa risalire al provvedimento
con il quale è stata favorevolmente definita la sua pendenza penale.

 

In caso di deindicizzazione,
invece, l’interessato potrà ottenere, dai motori di ricerca generalisti (come
per esempio Google, Yahoo o Bing), che ricercando il suo nominativo non si risalga
ai contenuti relativi al procedimento penale che si è favorevolmente concluso.

 

E’ ancora presto per
comprendere quale sarà la effettiva portata di tale nuova norma e i relativi
risvolti applicativi, visto che è entrata in vigore solo da qualche giorno. In ogni modo, si tratta sicuramente di uno strumento in più
dato all’interessato per esercizio del diritto all’oblio.

 

Bologna, 4 gennaio 2023